n./

Art. 1

Principi generali.

Art. 2

Definizione e classificazione delle strade

Art. 3

Definizioni stradali e di traffico

Art. 4

Delimitazione del centro abitato

Art. 5

Regolamentazione della circolazione in generale

Art. 6

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Art. 7

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Art. 8

Circolazione nelle piccole isole

Art. 9

Competizioni sportive su strada

Art. 9-bis

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.

Art. 9-ter

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.

Art. 10

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Art. 11

Servizi di polizia stradale

Art. 12

Espletamento dei servizi di polizia stradale

Art. 12-bis

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

Art. 13

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

Art. 14

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 15

Atti vietati

Art. 16

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Art. 17

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Art. 18

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Art. 19

Distanze di sicurezza dalle strade

Art. 20

Occupazione della sede stradale

Art. 21

Opere, depositi e cantieri stradali

Art. 22

Accessi e diramazioni

Art. 23

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Art. 24

Pertinenze delle strade

Art. 25

Attraversamenti ed uso della sede stradale

Art. 26

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

Art. 27

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

Art. 28

Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Art. 29

Piantagioni e siepi

Art. 30

Fabbricati, muri e opere di sostegno

Art. 31

Manutenzione delle ripe

Art. 32

Condotta delle acque

Art. 33

Canali artificiali e manufatti sui medesimi

Art. 34

Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali

Art. 34-bis

Decoro delle strade.

Art. 35

Competenze

Art. 36

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

Art. 37

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

Art. 38

Segnaletica stradale

Art. 39

Segnali verticali

Art. 40

Segnali orizzontali

Art. 41

Segnali luminosi

Art. 42

Segnali complementari

Art. 43

Segnalazioni degli agenti del traffico

Art. 44

Passaggi a livello

Art. 45

Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Art. 46

Nozione di veicolo

Art. 47

Classificazione dei veicoli

Art. 48

Veicoli a braccia

Art. 49

Veicoli a trazione animale

Art. 50

Velocipedi

Art. 51

Slitte

Art. 52

Ciclomotori

Art. 53

Motoveicoli

Art. 54

Autoveicoli

Art. 55

Filoveicoli

Art. 56

Rimorchi

Art. 57

Macchine agricole

Art. 58

Macchine operatrici

Art. 59

Veicoli con caratteristiche atipiche

Art. 60

Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri

Art. 61

Sagoma limite

Art. 62

Massa limite

Art. 63

Traino veicoli

Art. 64

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 65

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 66

Cerchioni alle ruote

Art. 67

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 68

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

Art. 69

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

Art. 70

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Art. 71

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Art. 72

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Art. 73

Veicoli su rotaia in sede promiscua

Art. 74

Dati di identificazione

Art. 75

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

Art. 76

Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

Art. 77

Controlli di conformità al tipo omologato

Art. 78

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Art. 79

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Art. 80

Revisioni

Art. 81

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri

Art. 82

Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 83

Uso proprio

Art. 84

Locazione senza conducente

Art. 85

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Art. 86

Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

Art. 87

Servizio di linea per trasporto di persone

Art. 88

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Art. 89

Servizio di linea per trasporto di cose

Art. 90

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Art. 91

Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

Art. 92

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Art. 93

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Art. 93-bis

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.

Art. 94

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

Art. 94-bis

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

Art. 95

Duplicato della carta di circolazione

Art. 96

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Art. 97

Circolazione dei ciclomotori

Art. 98

Circolazione di prova

Art. 99

Foglio di via

Art. 100

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Art. 101

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Art. 102

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Art. 103

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Art. 104

Sagome e masse limite delle macchine agricole

Art. 105

Traino di macchine agricole

Art. 106

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

Art. 107

Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

Art. 108

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

Art. 109

Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

Art. 110

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

Art. 111

Revisione delle macchine agricole in circolazione

Art. 112

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

Art. 113

Targhe delle macchine agricole

Art. 114

Circolazione su strada delle macchine operatrici

Art. 115

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Art. 116

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.

Art. 116-bis

Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.

Art. 117

Limitazioni nella guida

Art. 118

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

Art. 118-bis

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali.

Art. 119

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Art. 120

Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

Art. 121

Esame di idoneità

Art. 122

Esercitazioni di guida

Art. 123

Autoscuole

Art. 124

[Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Art. 125

Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.

Art. 126

Durata e conferma della validità della patente di guida.

Art. 126-bis

Patente a punti

Art. 127

Permesso provvisorio di guida

Art. 128

Revisione della patente di guida

Art. 129

Sospensione della patente di guida

Art. 130

Revoca della patente di guida

Art. 130-bis

Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

Art. 131

Agenti diplomatici esteri

Art. 132

Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.

Art. 133

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Art. 134

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

Art. 135

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Art. 136

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Art. 136-bis

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 136-ter

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 137

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Art. 138

Veicoli e conducenti delle Forze armate

Art. 139

Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

Art. 140

Principio informatore della circolazione

Art. 141

Velocità

Art. 142

Limiti di velocità

Art. 143

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Art. 144

Circolazione dei veicoli per file parallele

Art. 145

Precedenza

Art. 146

Violazione della segnaletica stradale

Art. 147

Comportamento ai passaggi a livello

Art. 148

Sorpasso

Art. 149

Distanza di sicurezza tra veicoli

Art. 150

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna

Art. 151

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Art. 152

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

Art. 153

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Art. 154

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Art. 155

Limitazione dei rumori

Art. 156

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

Art. 157

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Art. 158

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Art. 159

Rimozione e blocco dei veicoli

Art. 160

Sosta degli animali

Art. 161

Ingombro della carreggiata

Art. 162

Segnalazione di veicolo fermo

Art. 163

Convogli militari, cortei e simili

Art. 164

Sistemazione del carico sui veicoli

Art. 165

Traino di veicoli in avaria

Art. 166

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Art. 167

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Art. 168

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Art. 169

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Art. 170

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Art. 171

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Art. 172

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

Art. 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Art. 174

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Art. 175

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Art. 176

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Art. 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Art. 178

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Art. 179

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

Art. 180

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Art. 181

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Art. 182

Circolazione dei velocipedi

Art. 183

Circolazione dei veicoli a trazione animale

Art. 184

Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

Art. 185

Circolazione e sosta delle auto-caravan

Art. 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 186-bis

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

Art. 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Art. 188

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Art. 188-bis

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

Art. 189

Comportamento in caso di incidente

Art. 190

Comportamento dei pedoni

Art. 191

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Art. 192

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Art. 193

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Art. 194

Disposizioni di carattere generale

Art. 195

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 196

Principio di solidarietà

Art. 197

Concorso di persone nella violazione

Art. 198

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 198-bis

Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni.

Art. 199

Non trasmissibilità dell'obbligazione

Art. 200

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Art. 201

Notificazione delle violazioni

Art. 202

Pagamento in misura ridotta

Art. 202-bis

Rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 203

Ricorso al prefetto

Art. 204

Provvedimenti del prefetto

Art. 204-bis

Ricorso in sede giurisdizionale .

Art. 205

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Art. 206

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 207

Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

Art. 208

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 209

Prescrizione

Art. 210

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

Art. 211

Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

Art. 212

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 213

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Art. 214

Fermo amministrativo del veicolo

Art. 214-bis

Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

Art. 214-ter

Destinazione dei veicoli confiscati.

Art. 215

Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

Art. 215-bis

Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, ... dissequestrati e confiscati.

Art. 216

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Art. 217

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Art. 218

Sanzione accessoria della sospensione della patente

Art. 218-bis

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

Art. 219

Revoca della patente di guida

Art. 219-bis

Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni.

Art. 220

Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

Art. 221

Connessione obiettiva con un reato

Art. 222

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

Art. 223

Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.

Art. 224

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Art. 224-bis

Obblighi del condannato.

Art. 224-ter

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Art. 225

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Art. 226

Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

Art. 227

Servizio e dispositivi di monitoraggio

Art. 228

Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.

Art. 229

Attuazione di direttive comunitarie

Art. 230

Educazione stradale

Art. 231

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Art. 232

Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

Art. 233

Norme transitorie relative al titolo I

Art. 234

Norme transitorie relative al titolo II

Art. 235

Norme transitorie relative al titolo III

Art. 236

Norme transitorie relative al titolo IV

Art. 237

Norme transitorie relative al titolo V

Art. 238

Norme transitorie relative al titolo VI

Art. 239

Norme transitorie relative al titolo VII

Art. 240

Entrata in vigore delle norme del presente codice

Art. Tabella

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  • 2021
    2021 vigente

    2 - Definizione e classificazione delle strade

    vigente dal 10.11.2021

    1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; E-bis - Strade urbane ciclabili; F - Strade locali. F-bis. Itinerari ciclopedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi. F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada. 4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali. 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226. 9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. 10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.

    Definizione e classificazione delle strade

    1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
    A - Autostrade;
    B - Strade extraurbane principali;
    C - Strade extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di scorrimento;
    E - Strade urbane di quartiere;
    E-bis - Strade urbane ciclabili;
    F - Strade locali.
    F-bis. Itinerari ciclopedonali.
    3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
    A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
    D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
    E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
    E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
    F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
    F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza
    debovulnerabile della strada.
    4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
    5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

    6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
    A - Statali, quando:
    a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
    b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
    c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
    d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
    e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
    B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
    7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
    8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
    9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
    10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
    10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.

    Definizione e classificazione delle strade

    1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
    A - Autostrade;
    B - Strade extraurbane principali;
    C - Strade extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di scorrimento;
    E - Strade urbane di quartiere;
    E-bis - Strade urbane ciclabili;
    F - Strade locali.
    F-bis. Itinerari ciclopedonali.
    3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
    A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
    D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
    E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
    E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
    F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
    F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza
    debovulnerabile della strada.
    4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
    5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

    6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
    A - Statali, quando:
    a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
    b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
    c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
    d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
    e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
    B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
    7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
    8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
    9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
    10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
    10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.
  • 2020
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    2

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    vigente dal 15.09.2020 al 09.11.2021

  • 2010
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    vigente dal 09.10.2010 al 14.09.2020

  • 2003
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    vigente dal 13.08.2003 al 08.10.2010

  • 2003
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    vigente dal 30.06.2003 al 12.08.2003

  • 1993
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    vigente dal 01.10.1993 al 29.06.2003

  • 1993
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    vigente dal 09.02.1993 al 30.09.1993

  • 1993
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    vigente dal 01.01.1993 al 08.02.1993