n./
Giurisdizione dei giudici ordinari
Giurisdizione rispetto allo straniero
Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Inderogabilità convenzionale della competenza
Competenza del giudice di pace
Competenza del pretore
Competenza del tribunale
Determinazione del valore
Cause relative a quote di obbligazione tra più parti
Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù
Esecuzione forzata. Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace
Esecuzione forzata
Cause relative all'esecuzione forzata
Foro generale delle persone fisiche
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Foro per le cause ereditarie
Foro per le cause tra soci e tra condomini
Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
Foro della pubblica amministrazione
Foro dell'esecuzione forzata
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti
Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione
Foro stabilito per accordo delle parti
Forma ed effetti dell'accordo delle parti
Foro del domicilio eletto
Foro per le cause in cui sono parti i magistrati
Cause accessorie
Cause di garanzia
Cumulo soggettivo
Accertamenti incidentali
Eccezione di compensazione
Cause riconvenzionali
Difetto di giurisdizione
Incompetenza
Litispendenza e continenza di cause
Connessione
Regolamento di giurisdizione
Regolamento necessario di competenza
Regolamento facoltativo di competenza
Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza
Conflitto di competenza
Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
Procedimento del regolamento di competenza
Sospensione dei processi
Ordinanza di regolamento di competenza
Riassunzione della causa
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Astensione del giudice
Ricusazione del giudice
Giudice competente
Ordinanza sulla ricusazione
Responsabilità civile del giudice
Autorizzazione
Attività del cancelliere
Altre attività del cancelliere
Ufficio per il processo. L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale
Attività dell'ufficiale giudiziario
Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
Consulente tecnico
Attività del consulente
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Responsabilità del consulente
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti
Sostituzione del custode
Responsabilità del custode
Altri ausiliari
Azione del pubblico ministero
Intervento in causa del pubblico ministero
Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
Poteri del pubblico ministero
Astensione del pubblico ministero
Responsabilità del pubblico ministero
Capacità processuale
Famiglia Reale
Rappresentanza del procuratore e dell'institore
Curatore speciale
Istanza di nomina del curatore speciale
Provvedimento di nomina del curatore speciale
Sostituzione processuale
Patrocinio
Procura alle liti
Poteri del difensore
Revoca e rinuncia alla procura
Difesa personale della parte
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
Dovere di lealtà e di probità
Espressioni sconvenienti od offensive
Onere delle spese
Condanna alle spese
Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Distrazione delle spese
Condanna di rappresentanti o curatori
Spese del processo di esecuzione
Responsabilità aggravata
Responsabilità di più soccombenti
Cauzione per le spese
Principio della domanda
Interesse ad agire
Principio del contraddittorio
Litisconsorzio necessario
Litisconsorzio facoltativo. Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni
Pluralità di domande contro la stessa parte. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma
Intervento volontario
Intervento su istanza di parte
Intervento per ordine del giudice
Estromissione del garantito
Estromissione dell'obbligato
Successione nel processo
Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Pronuncia secondo diritto
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
Disponibilità delle prove. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita
Valutazione delle prove
Interrogatorio non formale delle parti
Ordine d'ispezione di persone e di cose
Imposizione di cauzione
Pubblicità della sentenza
Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
Nomina del traduttore
Interrogazione del sordo e del muto
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Contenuto del processo verbale
Direzione dell'udienza
Udienza mediante collegamenti audiovisivi
Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
Udienza pubblica
Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Redazione del processo verbale
Forma dei provvedimenti in generale
Contenuto della sentenza
Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
Forma e contenuto del decreto
Comunicazioni
Notificazioni
Notificazione in mani proprie
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Notificazione presso il domiciliatario
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Notificazione alle persone giuridiche
Notificazione a militari in attività di servizio
Tempo delle notificazioni
Relazione di notificazione
Notificazione a mezzo del servizio postale
149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario
Notificazione per pubblici proclami
Forme di notificazione ordinate dal giudice
Termini legali e termini giudiziari
Improrogabilità dei termini perentori
Prorogabilità del termine ordinatorio
Computo dei termini
Rilevanza della nullità
Rilevabilità e sanatoria della nullità
Nullità derivante dalla costituzione del giudice
Estensione della nullità
Nullità della notificazione
Nullità della sentenza
Pronuncia sulla nullità
Contenuto della citazione
Termini per comparire
Nullità della citazione
Costituzione dell'attore
Costituzione del convenuto
Comparsa di risposta
Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio
Designazione del giudice istruttore
Ritiro dei fascicoli di parte
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Ritardata costituzione delle parti
Verifiche preliminari.
Memorie integrative
Istanza per la designazione del giudice istruttore
Designazione del giudice istruttore
Immutabilità del giudice istruttore
Direzione del procedimento
Forma dei provvedimenti
Effetto e revoca delle ordinanze
Controllo del collegio sulle ordinanze
Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
Forma di trattazione. La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale
Mancata comparizione delle parti
Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione
Ordinanza di accoglimento della domanda
Ordinanza di rigetto della domanda
Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Rimessione in termini
Tentativo di conciliazione
Proposta di conciliazione del giudice
Pronuncia dei provvedimenti
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Istanza di ingiunzione
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
Provvedimenti del giudice istruttore
Attività istruttoria del giudice
Rimessione al collegio
Comparse conclusionali e memorie
Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico
Nomina del consulente tecnico
Astensione e ricusazione del consulente
Giuramento del consulente
Attività del consulente
Processo verbale e relazione
Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio
Esame contabile
Processo verbale di conciliazione
Mancata conciliazione
Consulente tecnico di parte
Tempo, luogo e modo dell'assunzione
Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani
Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Assistenza delle parti all'assunzione
Processo verbale dell'assunzione
Decadenza dall'assunzione
Chiusura dell'assunzione
Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Tutela dei diritti del terzo
Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio
Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
Disconoscimento della scrittura privata
Riconoscimento tacito della scrittura privata
Istanza di verificazione
Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
Scritture di comparazione presso depositari
Redazione di scritture di comparazione
Pronuncia del collegio
Modo di proposizione e contenuto della querela
Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
Processo verbale di deposito del documento
Sequestro del documento
Decisione sulla querela
Contenuto della sentenza
Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
Confessione giudiziale
Confessione spontanea
Modo dell'interrogatorio
La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano
Mancata risposta
Deferimento del giuramento decisorio
Riferimento
Irrevocabilità
Caso di revocabilità
Risoluzione delle contestazioni
Prestazione
Mancata prestazione
Deferimento del giuramento suppletorio
Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione
Divieto di riferire il giuramento suppletorio
Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
Modo di deduzione
Ordinanza di ammissione
Incapacità a testimoniare
Divieto di testimoniare
Audizione dei minori degli anni quattordici
Facoltà d'astensione
Intimazione ai testimoni
Giuramento dei testimoni
Identificazione dei testimoni
Interrogazioni e risposte
Confronto dei testimoni
Mancata comparizione dei testimoni
Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame
Testimonianza scritta
Ordinanza d'ispezione
Modo dell'ispezione
Ispezione corporale
Riproduzioni, copie ed esperimenti
Poteri del giudice istruttore
Presentazione e accettazione del conto
Impugnazione e discussione
Giuramento
Revisione del conto approvato
Costituzione del terzo interveniente
Termine per l'intervento
Chiamata di un terzo in causa
Chiamata di un terzo per ordine del giudice. La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa
Costituzione del terzo chiamato
Decisione delle questioni relative all'intervento
Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico
Decisione del collegio
Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
Deliberazione
Pronuncia sul merito
Condanna generica - Provvisionale. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione
Forma dei provvedimenti del collegio
Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio. Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente
Rinnovazione di prove davanti al collegio
Norme applicabili
Poteri istruttori del giudice
Decisione del tribunale in composizione monocratica
Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
Decisione a seguito di trattazione orale
Rimessione della causa al giudice monocratico
Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Connessione. In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5
Ambito di applicazione
Forma della domanda e costituzione delle parti
Procedimento
Decisione
Esecuzione provvisoria
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali
Modo di notificazione della sentenza
Notificazione nel caso d'interruzione
Casi di correzione
Procedimento di correzione
Integrazione dei provvedimenti istruttori. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte
Contumacia dell'attore
Contumacia del convenuto
Notificazione e comunicazione di atti al contumace
Costituzione del contumace
Rimessione in termini. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile
Sospensione necessaria
Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Effetti della sospensione
Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Morte o impedimento del procuratore
Prosecuzione del processo
Riassunzione del processo
Effetti dell'interruzione
Mancata prosecuzione o riassunzione
Rinuncia agli atti del giudizio
Estinzione del processo per inattività delle parti
Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto
Mancata comparizione all'udienza. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181
Effetti dell'estinzione del processo
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Poteri istruttori del giudice
Querela di falso
Decisione a seguito di trattazione scritta
Decisione a seguito di discussione orale
Forma della domanda
Rappresentanza davanti al giudice di pace
Contenuto della domanda
Costituzione delle parti
Trattazione della causa
Decisione
Conciliazione in sede non contenziosa
Mezzi di impugnazione
Cosa giudicata formale
Termini per le impugnazioni
Decorrenza dei termini
Decadenza dall'impugnazione
Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Acquiescenza totale o parziale
Notificazione dell'impugnazione
Integrazione del contradittorio in cause inscindibili
Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili
Impugnazioni incidentali
Impugnazioni incidentali tardive
Riunione delle impugnazioni separate
Effetti della riforma o della cassazione
Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
Appellabilità delle sentenze
Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive. Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa
Giudice dell'appello
Forma dell'appello
Modo e termine dell'appello incidentale
Intervento in appello
Domande ed eccezioni nuove
Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Forme e termini della costituzione in appello
Improcedibilità d'appello
Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello
Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91
Nomina dell'istruttore
Nomina dell'istruttore
Trattazione
Decisione a seguito di discussione orale
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
Decisione
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
Rimessione al primo giudice
Provvedimenti sulla querela di falso
Ammissione e assunzione di prove
Reclamo contro ordinanze. Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma
Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile: 1 quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2 quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo
Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Altri casi di ricorso
Principio di diritto nell'interesse della legge. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi
Rinvio pregiudiziale
Deposito per il caso di soccombenza
Sottoscrizione del ricorso
Contenuto del ricorso
Formulazione dei motivi. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Sospensione del processo di merito
Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
Deposito del ricorso
Controricorso
Ricorso incidentale
Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Produzione di altri documenti
Sospensione dell'esecuzione
Pronuncia a sezioni unite. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
Deposito di memorie
Discussione
Deliberazione della sentenza
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
Procedimento per la decisione in camera di consiglio
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
Provvedimento sul deposito
Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
Cassazione con rinvio
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
Provvedimenti sulle spese
Effetti della decisione sulla giurisdizione
Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica
Domande conseguenti alla cassazione
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale
Pronuncia sulla rinuncia
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo. Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo
Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riassunzione della causa
Estinzione del processo
Procedimento in sede di rinvio
Casi di revocazione
Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello
Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Proposizione della domanda
Deposito della citazione e della risposta
Procedimento
Sospensione dell'esecuzione. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito
Decisione
Impugnazione della sentenza di revocazione
Casi di opposizione di terzo
Domanda di opposizione
Procedimento
Sospensione dell'esecuzione. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito
Decisione
Controversie individuali di lavoro
Tentativo di conciliazione. Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413
Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
Processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto
Risoluzione arbitrale della controversia. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia
Procedibilità della domanda
Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
Altre modalità di conciliazione e arbitrato. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti
Giudice competente
Forma della domanda
Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
Costituzione del convenuto
Costituzione e difesa personali delle parti
Difesa delle pubbliche amministrazioni
Notificazione della domanda riconvenzionale. Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza
Intervento volontario
Udienza di discussione della causa
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi
Poteri istruttori del giudice
Registrazione su nastro. Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti
Ordinanze per il pagamento di somme. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate
Assistenza del consulente tecnico. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420
Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Incompetenza del giudice
Pronuncia della sentenza
Deposito della sentenza
Esecutorietà della sentenza
Valutazione equitativa delle prestazioni. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa
Giudice d'appello
Deposito del ricorso in appello
Decreto del presidente
Costituzione dell'appellato e appello incidentale
Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello
Udienza di discussione
Deposito della sentenza di appello
Cambiamento del rito in appello
Appellabilità delle sentenze. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila
Consulente tecnico in appello. Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423
Controversie in materia di licenziamento
Licenziamento del socio della cooperativa
Licenziamento discriminatorio
Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Rilevanza del procedimento amministrativo. La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo
Giudice competente
Consulente tecnico. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Istituti di patronato e di assistenza sociale. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425
Esecuzione provvisoria. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive
Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto
Rimessione al collegio
Disposizioni sulle spese
Giudice d'appello
Cambiamento del rito in appello
Appellabilità delle sentenze
Consulente tecnico in appello
Ricorso per cassazione. Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate
Arbitrato dei consulenti tecnici
Pronuncia dei consulenti tecnici
Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo. Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa
Impugnazione delle sentenze dei consulenti
Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Improponibilità della domanda
Giudice competente
Patrocinio
Assistenza del consulente tecnico
Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma
Giudice d'appello
Appellabilità delle sentenze
Denuncia all'associazione sindacale
Nomina del consulente tecnico
Intervento delle associazioni sindacali
Sospensione del procedimento
Ricorso per cassazione
Accertamento tecnico preventivo
Procedimento ed efficacia dell'accertamento
Ambito di applicazione. Mutamento del rito.
Composizione dell'organo giudicante
Poteri del giudice
Poteri del pubblico ministero
Ascolto del minore
Modalità dell'ascolto
Rifiuto del minore a incontrare il genitore
Nomina del tutore e del curatore del minore
Curatore speciale del minore
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave
Mediazione familiare
Competenza per territorio
Forma della domanda
Ricorso del pubblico ministero
Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
Provvedimenti indifferibili
Costituzione del convenuto
Ulteriori difese
Dovere di leale collaborazione
Nuove domande e nuovi mezzi di prova
Intervento volontario
Udienza di comparizione delle parti
Provvedimenti del giudice
Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
Consulenza tecnica d'ufficio
Nomina di un esperto su richiesta delle parti
Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
Decisione della causa
Modificabilità dei provvedimenti
Forma dell'appello
Decreto del presidente
Costituzione dell'appellato e appello incidentale
Intervento del pubblico ministero
Udienza di discussione
Domande ed eccezioni nuove
Garanzie a tutela del credito
Pagamento diretto del terzo
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Ambito di applicazione
Forma della domanda
Procedimento
Mediazione familiare
Attività istruttoria
Ascolto del minore
Provvedimenti del giudice
Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero
Produzioni documentali
Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Provvedimenti temporanei e urgenti
Procedimento su domanda congiunta
Forma della domanda
Provvedimenti del presidente
Udienza di comparizione
Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
Impugnazione
Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso
Procedimento per la dichiarazione d'assenza
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
Provvedimenti su parere del giudice tutelare
Vendita di beni
Esito negativo dell'incanto
Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare
Procedimento
Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Contenuto degli ordini di protezione
Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Pericolo determinato da altri familiari.
Rinvio
Titolo esecutivo
Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
Altre copie in forma esecutiva
Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Prestazione della cauzione
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Forma del precetto
Cessazione dell'efficacia del precetto
Termine ad adempiere
Cumulo dei mezzi di espropriazione
Giudice dell'esecuzione
Audizione degli interessati
Forma delle domande e delle istanze
Forma dei provvedimenti del giudice
Fascicolo dell'esecuzione
Notificazioni e comunicazioni.
Pubblicità degli avvisi
Inizio dell'espropriazione
Forma del pignoramento
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Pignoramenti su istanza di più creditori
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore
Conversione del pignoramento
Riduzione del pignoramento
Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Avviso ai creditori iscritti
Intervento. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile
Effetti dell'intervento. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti
Termine dilatorio del pignoramento
Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Modi della vendita forzata
Cessazione della vendita forzata
Assegnazione
Valore minimo per l'assegnazione
Forma dell'assegnazione
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
Composizione della somma ricavata
Distribuzione della somma ricavata. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese
Domanda di sostituzione
Risoluzione delle controversie. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma
Ricerca delle cose da pignorare
Cose mobili assolutamente impignorabili
Cose mobili relativamente impignorabili
Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
Scelta delle cose da pignorare. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà
Forma del pignoramento
Tempo del pignoramento
Custodia dei mobili pignorati
Nomina e obblighi del custode
Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Compenso del custode
Unione di pignoramenti
Pignoramento successivo
Condizioni e tempo dell'intervento
Facoltà dei creditori intervenuti
Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione. Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione
Intervento tardivo
Istanza di assegnazione o di vendita
Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
Vendita a mezzo di commissionario
Obblighi del commissionario
Vendita all'incanto
Delega delle operazioni di vendita
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Prezzo base dell'incanto
Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Modo dell'incanto
Nuovo incanto. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente
Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Pagamento del prezzo e rivendita
Integrazione del pignoramento. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita
Distribuzione amichevole
Distribuzione giudiziale
Forma del pignoramento
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Crediti impignorabili
Obblighi del terzo
Dichiarazione del terzo
Mancata dichiarazione del terzo
Contestata dichiarazione del terzo
Pluralità di pignoramenti
Intervento
Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi. Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma. Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa
Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Assegnazione e vendita di crediti
Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Forma del pignoramento
Espropriazione di mobili insieme con immobili
Deposito dell'atto di pignoramento
Limitazione dell'espropriazione
Custodia dei beni pignorati
Modo della custodia
Pignoramento successivo
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Condizioni e tempo dell'intervento
Facoltà dei creditori intervenuti. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti
Intervento tardivo
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
Istanza di vendita
Determinazione del valore dell'immobile. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma
Vendita diretta
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
Modalità della vendita diretta
Avviso della vendita
Offerte d'acquisto
Deliberazione sull'offerta
Gara tra gli offerenti
Provvedimenti relativi alla vendita
Termine delle offerte senza incanto
Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Indivisibilità dei fondi
Delega a compiere la vendita
Persone ammesse agli incanti
Prestazione della cauzione. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576
Modalità dell'incanto. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche
Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario
Aggiudicazione per persona da nominare
Offerte dopo l'incanto
Versamento del prezzo
Trasferimento del bene espropriato
Inadempienza dell'aggiudicatario
Termine per l'istanza di assegnazione
Istanza di assegnazione
Provvedimento di assegnazione
Assegnazione a favore di un terzo. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568
Delega delle operazioni di vendita
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Nomina dell'amministratore giudiziario
Rendiconto
Assegnazione delle rendite
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria
Formazione del progetto di distribuzione
Mancata comparizione
Approvazione del progetto
Pignoramento
Convocazione dei comproprietari
Divisione
Modo dell'espropriazione
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Disposizioni particolari
Precetto per consegna o rilascio
Modo della consegna
Cose pignorate
Modo del rilascio
Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente
Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto
Provvedimenti temporanei
Spese dell'esecuzione
Provvedimento
Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione
Rimborso delle spese
Misure di coercizione indiretta
Forma dell'opposizione
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
Forma dell'opposizione
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Procedimento
Forma dell'opposizione
Opposizione tardiva
Limiti della prova testimoniale
Opposizione della moglie del debitore
Limiti della sospensione
Sospensione per opposizione all'esecuzione
Sospensione su istanza delle parti
Procedimento
Effetti della sospensione
Riassunzione. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione
Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti
Inattività delle parti
Mancata comparizione all'udienza
Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice
Effetti dell'estinzione del processo
Condizioni di ammissibilità
Prova scritta
Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Parcella delle spese e prestazioni
Giudice competente
Forma della domanda e deposito
Ricorso per consegna di cose fungibili
Rigetto della domanda. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova
Accoglimento della domanda
Esecuzione provvisoria
Notificazione del decreto
Mancata notificazione del decreto
Opposizione.
Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Opposizione tardiva
Deposito, per il caso di soccombenza
Conciliazione
Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
Iscrizione d'ipoteca
Impugnazioni
Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
Intimazione di sfratto per morosità
Rapporto di locazione d'opera
Forma dell'intimazione
Giudice competente
Mancata comparizione del locatore
Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Pagamento dei canoni
Opposizione, provvedimenti del giudice
Contestazione sull'ammontare dei canoni
Mutamento del rito
Opposizione dopo la convalida
Giudizio separato per il pagamento di canoni
Forma della domanda
Competenza anteriore alla causa
Competenza in corso di causa
Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale
Procedimento
Provvedimento negativo
Provvedimento di accoglimento
Inefficacia del provvedimento cautelare
Revoca e modifica
Cauzione
Attuazione
Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Ambito di applicazione
Sequestro giudiziario
Sequestro conservativo
Sequestro anteriore alla causa. La istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito
Sequestro in corso di causa. Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa
Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese
Termine d'efficacia del provvedimento
Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Esecuzione del sequestro giudiziario
Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa. Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro 6 stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679
Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa. Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito
Decisione separata sulla convalida. Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito
Inefficacia del sequestro
Revoca del sequestro
Vendita delle cose deteriorabili
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Casi speciali di sequestro
Forma dell'istanza
Provvedimenti immediati
Pronuncia sui provvedimenti immediati
Contravvenzione al divieto del giudice
Assunzione di testimoni
L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito
Ordine di comparizione
Ammissione del mezzo di prova
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Istruzione preventiva in corso di causa
Condizioni per la concessione
Competenza. È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito
Procedimento
Forma della domanda. Costituzione delle parti. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e l'avvertimentodi cui al numero 7 del terzo comma dell'articolo 163
Procedimento
Appello
Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Divieto di proporre giudizio petitorio
Forma della domanda
Comparizione personale delle parti. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore
Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente
Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero
Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Separazione consensuale
Forma della domanda
Provvedimenti del presidente
Istruzione preliminare
Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
Nomina del tutore e del curatore provvisorio
Legittimazione all'impugnazione
Termine per l'impugnazione
Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720
Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso
Domanda per dichiarazione d'assenza
Fissazione dell'udienza di comparizione
Procedimento
Immissione in possesso temporaneo
Domanda per dichiarazione di morte presunta
Pubblicazione della domanda
Comparizione
Pubblicazione della sentenza
Esecuzione
Comunicazione all'ufficio di stato civile
Provvedimenti su parere del giudice tutelare
Vendita di beni
Esito negativo dell'incanto
Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare
Procedimento
Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica
Forma della domanda e del provvedimento
Procedimento
Reclami delle parti
Reclamo del pubblico ministero
Efficacia dei provvedimenti
Revocabilità dei provvedimenti
Ambito di applicazione degli articoli precedenti. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone
Copie degli atti
Copie o estratti da pubblici registri
Rifiuto o ritardo nel rilascio
Collazione di copie
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
Forma della vendita
Procedimento per la fissazione dei termini
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
Scelta dell'onorato
Giudice competente
Persone che possono chiedere l'apposizione
Apposizione d'ufficio
Poteri del giudice
Custodia delle chiavi
Conservazione di testamenti e di carte
Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Informazioni e nomina del custode
Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
Accesso nei luoghi sigillati
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato
Provvedimento di rimozione
Opposizione
Ufficiale procedente
Avviso alle persone interessate
Alterazioni nello stato dei sigilli
Disposizione generale
L'inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace
Inventario da eseguirsi dal notaio
Persone che hanno diritto di assistere all'inventario
Avviso dell'inizio dell'inventario
Nomina di stimatore
Rinvio delle operazioni
Processo verbale d'inventario
Consegna delle cose mobili inventariate
Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario
Reclami contro lo stato di graduazione
Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
Domanda dell'erede contro l'eredità
Notificazione del decreto di nomina
Vigilanza del giudice
Vendita di beni ereditari
Litisconsorzio necessario
Pronuncia sulla domanda di divisione
Direzione delle operazioni
Vendita di mobili
Vendita di immobili
Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Operazioni davanti al notaio
Progetto di divisione formato dal notaio
Divisione a domanda congiunta
Deposito del prezzo
Convocazione dei creditori
Provvedimenti del giudice
Espropriazione
Giudice competente
Condizioni per la dichiarazione di efficacia
Riesame del merito
Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
Sentenze arbitrali straniere
Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Esecuzione richiesta in via diplomatica
Atti pubblici ricevuti all'estero
Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere
Controversie arbitrabili. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge
Compromesso. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia
Clausola compromissoria. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807
Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807
Arbitrato irrituale. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo
Interpretazione della convenzione d'arbitrato. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce
Efficacia della convenzione d'arbitrato. La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato
Numero degli arbitri. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari
Nomina degli arbitri
Sostituzione di arbitri. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente
Incapacità di essere arbitro. Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire
Accettazione degli arbitri
Decadenza degli arbitri. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione
Responsabilità degli arbitri. Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: 1 con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo; 2 con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826
Diritti degli arbitri. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro
Ricusazione degli arbitri
Sede dell'arbitrato. Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri
Svolgimento del procedimento. Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione
Domanda di arbitrato
Istruzione probatoria. L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi
Pluralità di parti. Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina
Intervento di terzi e successione nel diritto controverso. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri
Morte, estinzione o perdita di capacità della parte. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento
Anticipazione delle spese. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte
Eccezione d'incompetenza. Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza
Compensazione. Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato
Provvedimenti cautelari
Reclamo
Attuazione
Questioni pregiudiziali di merito. Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge
Sospensione del procedimento arbitrale. Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1 quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria; 2 se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3 quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria
Riassunzione della causa
Termine per la decisione. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo
Rilevanza del decorso del termine. Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza
Norme per la deliberazione
Deliberazione e requisiti del lodo. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale
Originali e copie del lodo
Efficacia del lodo. Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria
Deposito del lodo
Correzione del lodo. Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1, 2, 3, 4
Mezzi di impugnazione. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo
Impugnazione per nullità
Casi di nullità. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1 se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 2 se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3 se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4 se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5 se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo 823; 6 se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7 se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8 se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9 se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10 se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11 se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12 se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato
Decisione sull'impugnazione per nullità. La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo
Revocazione ed opposizione di terzo. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo
Rinvio a regolamenti arbitrali. La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito
Forma della clausola compromissoria. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile
Norme applicabili al merito. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato
Lingua dell'arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze
Ricusazione degli arbitri. La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto
Deliberazione del lodo. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto
Impugnazione. All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
Decisione secondo diritto
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Opposizione
Ambito di applicazione. I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo
Forma e ammissibilità della domanda
Pluralità delle azioni di classe. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale
Procedimento. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe
Sentenza di accoglimento. Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale: a provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma; b accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; c definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e; d stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b; e dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma; f nomina il giudice delegato per la procedura di adesione; g nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; h determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento
Modalità di adesione all'azione di classe
Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi
Spese del procedimento. Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva: a da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento; b da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento; c da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento; d da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento; e da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento; f da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento; g oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento
Impugnazione della sentenza. Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma
Impugnazione del decreto
Adempimento spontaneo. Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente
Esecuzione forzata collettiva. L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune
Accordi di natura transattiva. Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice
Art. 840-quinquiesdecies
Azione inibitoria collettiva. Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma