Codice di Procedura Civile

R.D. n.1443/1940

Art. 1

Giurisdizione dei giudici ordinari

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Giurisdizione rispetto allo straniero

Art. 5

Momento determinante della giurisdizione e della competenza

Art. 6

Inderogabilità convenzionale della competenza

Art. 7

Competenza del giudice di pace

Art. 8

Competenza del pretore

Art. 9

Competenza del tribunale

Art. 10

Determinazione del valore

Art. 11

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Art. 12

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Art. 13

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

Art. 14

Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

Art. 15

Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù

Art. 15-bis

Esecuzione forzata. Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace

Art. 16

Esecuzione forzata

Art. 17

Cause relative all'esecuzione forzata

Art. 18

Foro generale delle persone fisiche

Art. 19

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Art. 20

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Art. 21

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Art. 22

Foro per le cause ereditarie

Art. 23

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Art. 24

Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

Art. 25

Foro della pubblica amministrazione

Art. 26

Foro dell'esecuzione forzata

Art. 26-bis

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Art. 27

Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

Art. 28

Foro stabilito per accordo delle parti

Art. 29

Forma ed effetti dell'accordo delle parti

Art. 30

Foro del domicilio eletto

Art. 30-bis

Foro per le cause in cui sono parti i magistrati

Art. 31

Cause accessorie

Art. 32

Cause di garanzia

Art. 33

Cumulo soggettivo

Art. 34

Accertamenti incidentali

Art. 35

Eccezione di compensazione

Art. 36

Cause riconvenzionali

Art. 37

Difetto di giurisdizione

Art. 38

Incompetenza

Art. 39

Litispendenza e continenza di cause

Art. 40

Connessione

Art. 41

Regolamento di giurisdizione

Art. 42

Regolamento necessario di competenza

Art. 43

Regolamento facoltativo di competenza

Art. 44

Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza

Art. 45

Conflitto di competenza

Art. 46

Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

Art. 47

Procedimento del regolamento di competenza

Art. 48

Sospensione dei processi

Art. 49

Ordinanza di regolamento di competenza

Art. 50

Riassunzione della causa

Art. 50-bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Art. 50-ter

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

Art. 50-quater

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Art. 51

Astensione del giudice

Art. 52

Ricusazione del giudice

Art. 53

Giudice competente

Art. 54

Ordinanza sulla ricusazione

Art. 55

Responsabilità civile del giudice

Art. 56

Autorizzazione

Art. 57

Attività del cancelliere

Art. 58

Altre attività del cancelliere

Art. 58-bis

Ufficio per il processo. L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale

Art. 59

Attività dell'ufficiale giudiziario

Art. 60

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 61

Consulente tecnico

Art. 62

Attività del consulente

Art. 63

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Art. 64

Responsabilità del consulente

Art. 65

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti

Art. 66

Sostituzione del custode

Art. 67

Responsabilità del custode

Art. 68

Altri ausiliari

Art. 69

Azione del pubblico ministero

Art. 70

Intervento in causa del pubblico ministero

Art. 71

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Art. 72

Poteri del pubblico ministero

Art. 73

Astensione del pubblico ministero

Art. 74

Responsabilità del pubblico ministero

Art. 75

Capacità processuale

Art. 76

Famiglia Reale

Art. 77

Rappresentanza del procuratore e dell'institore

Art. 78

Curatore speciale

Art. 79

Istanza di nomina del curatore speciale

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

Art. 81

Sostituzione processuale

Art. 82

Patrocinio

Art. 83

Procura alle liti

Art. 84

Poteri del difensore

Art. 85

Revoca e rinuncia alla procura

Art. 86

Difesa personale della parte

Art. 87

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Art. 88

Dovere di lealtà e di probità

Art. 89

Espressioni sconvenienti od offensive

Art. 90

Onere delle spese

Art. 91

Condanna alle spese

Art. 92

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Art. 93

Distrazione delle spese

Art. 94

Condanna di rappresentanti o curatori

Art. 95

Spese del processo di esecuzione

Art. 96

Responsabilità aggravata

Art. 97

Responsabilità di più soccombenti

Art. 98

Cauzione per le spese

Art. 99

Principio della domanda

Art. 100

Interesse ad agire

Art. 101

Principio del contraddittorio

Art. 102

Litisconsorzio necessario

Art. 103

Litisconsorzio facoltativo. Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni

Art. 104

Pluralità di domande contro la stessa parte. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma

Art. 105

Intervento volontario

Art. 106

Intervento su istanza di parte

Art. 107

Intervento per ordine del giudice

Art. 108

Estromissione del garantito

Art. 109

Estromissione dell'obbligato

Art. 110

Successione nel processo

Art. 111

Successione a titolo particolare nel diritto controverso

Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Art. 113

Pronuncia secondo diritto

Art. 114

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Art. 115

Disponibilità delle prove. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

Art. 116

Valutazione delle prove

Art. 117

Interrogatorio non formale delle parti

Art. 118

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Art. 119

Imposizione di cauzione

Art. 120

Pubblicità della sentenza

Art. 121

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

Art. 122

Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete

Art. 123

Nomina del traduttore

Art. 124

Interrogazione del sordo e del muto

Art. 125

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Art. 126

Contenuto del processo verbale

Art. 127

Direzione dell'udienza

Art. 127-bis

Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Art. 127-ter

Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

Art. 128

Udienza pubblica

Art. 129

Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Art. 130

Redazione del processo verbale

Art. 131

Forma dei provvedimenti in generale

Art. 132

Contenuto della sentenza

Art. 133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Art. 135

Forma e contenuto del decreto

Art. 136

Comunicazioni

Art. 137

Notificazioni

Art. 138

Notificazione in mani proprie

Art. 139

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Art. 140

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Art. 141

Notificazione presso il domiciliatario

Art. 142

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno

Art. 143

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Art. 144

Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Art. 145

Notificazione alle persone giuridiche

Art. 146

Notificazione a militari in attività di servizio

Art. 147

Tempo delle notificazioni

Art. 148

Relazione di notificazione

Art. 149

Notificazione a mezzo del servizio postale

Art. 149-bis

149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario

Art. 150

Notificazione per pubblici proclami

Art. 151

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Art. 152

Termini legali e termini giudiziari

Art. 153

Improrogabilità dei termini perentori

Art. 154

Prorogabilità del termine ordinatorio

Art. 155

Computo dei termini

Art. 156

Rilevanza della nullità

Art. 157

Rilevabilità e sanatoria della nullità

Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

Art. 159

Estensione della nullità

Art. 160

Nullità della notificazione

Art. 161

Nullità della sentenza

Art. 162

Pronuncia sulla nullità

Art. 163

Contenuto della citazione

Art. 163-bis

Termini per comparire

Art. 164

Nullità della citazione

Art. 165

Costituzione dell'attore

Art. 166

Costituzione del convenuto

Art. 167

Comparsa di risposta

Art. 168

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio

Art. 168-bis

Designazione del giudice istruttore

Art. 169

Ritiro dei fascicoli di parte

Art. 170

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Art. 171

Ritardata costituzione delle parti

Art. 171-bis

Verifiche preliminari.

Art. 171-ter

Memorie integrative

Art. 172

Istanza per la designazione del giudice istruttore

Art. 173

Designazione del giudice istruttore

Art. 174

Immutabilità del giudice istruttore

Art. 175

Direzione del procedimento

Art. 176

Forma dei provvedimenti

Art. 177

Effetto e revoca delle ordinanze

Art. 178

Controllo del collegio sulle ordinanze

Art. 179

Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Art. 180

Forma di trattazione. La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale

Art. 181

Mancata comparizione delle parti

Art. 182

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Art. 183

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Art. 183-bis

Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

Art. 183-ter

Ordinanza di accoglimento della domanda

Art. 183-quater

Ordinanza di rigetto della domanda

Art. 184

Udienza di assunzione dei mezzi di prova

Art. 184-bis

Rimessione in termini

Art. 185

Tentativo di conciliazione

Art. 185-bis

Proposta di conciliazione del giudice

Art. 186

Pronuncia dei provvedimenti

Art. 186-bis

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Art. 186-ter

Istanza di ingiunzione

Art. 186-quater

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Art. 187

Provvedimenti del giudice istruttore

Art. 188

Attività istruttoria del giudice

Art. 189

Rimessione al collegio

Art. 190

Comparse conclusionali e memorie

Art. 190-bis

Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico

Art. 191

Nomina del consulente tecnico

Art. 192

Astensione e ricusazione del consulente

Art. 193

Giuramento del consulente

Art. 194

Attività del consulente

Art. 195

Processo verbale e relazione

Art. 196

Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Art. 197

Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Art. 198

Esame contabile

Art. 199

Processo verbale di conciliazione

Art. 200

Mancata conciliazione

Art. 201

Consulente tecnico di parte

Art. 202

Tempo, luogo e modo dell'assunzione

Art. 203

Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Art. 204

Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Art. 205

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Art. 206

Assistenza delle parti all'assunzione

Art. 207

Processo verbale dell'assunzione

Art. 208

Decadenza dall'assunzione

Art. 209

Chiusura dell'assunzione

Art. 210

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Art. 211

Tutela dei diritti del terzo

Art. 212

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Art. 213

Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

Art. 214

Disconoscimento della scrittura privata

Art. 215

Riconoscimento tacito della scrittura privata

Art. 216

Istanza di verificazione

Art. 217

Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Art. 218

Scritture di comparazione presso depositari

Art. 219

Redazione di scritture di comparazione

Art. 220

Pronuncia del collegio

Art. 221

Modo di proposizione e contenuto della querela

Art. 222

Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Art. 223

Processo verbale di deposito del documento

Art. 224

Sequestro del documento

Art. 225

Decisione sulla querela

Art. 226

Contenuto della sentenza

Art. 227

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Art. 228

Confessione giudiziale

Art. 229

Confessione spontanea

Art. 230

Modo dell'interrogatorio

Art. 231

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano

Art. 232

Mancata risposta

Art. 233

Deferimento del giuramento decisorio

Art. 234

Riferimento

Art. 235

Irrevocabilità

Art. 236

Caso di revocabilità

Art. 237

Risoluzione delle contestazioni

Art. 238

Prestazione

Art. 239

Mancata prestazione

Art. 240

Deferimento del giuramento suppletorio

Art. 241

Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione

Art. 242

Divieto di riferire il giuramento suppletorio

Art. 243

Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Art. 244

Modo di deduzione

Art. 245

Ordinanza di ammissione

Art. 246

Incapacità a testimoniare

Art. 247

Divieto di testimoniare

Art. 248

Audizione dei minori degli anni quattordici

Art. 249

Facoltà d'astensione

Art. 250

Intimazione ai testimoni

Art. 251

Giuramento dei testimoni

Art. 252

Identificazione dei testimoni

Art. 253

Interrogazioni e risposte

Art. 254

Confronto dei testimoni

Art. 255

Mancata comparizione dei testimoni

Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Art. 257

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Art. 257-bis

Testimonianza scritta

Art. 258

Ordinanza d'ispezione

Art. 259

Modo dell'ispezione

Art. 260

Ispezione corporale

Art. 261

Riproduzioni, copie ed esperimenti

Art. 262

Poteri del giudice istruttore

Art. 263

Presentazione e accettazione del conto

Art. 264

Impugnazione e discussione

Art. 265

Giuramento

Art. 266

Revisione del conto approvato

Art. 267

Costituzione del terzo interveniente

Art. 268

Termine per l'intervento

Art. 269

Chiamata di un terzo in causa

Art. 270

Chiamata di un terzo per ordine del giudice. La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa

Art. 271

Costituzione del terzo chiamato

Art. 272

Decisione delle questioni relative all'intervento

Art. 273

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Art. 274

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Art. 274-bis

Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico

Art. 275

Decisione del collegio

Art. 275-bis

Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

Art. 276

Deliberazione

Art. 277

Pronuncia sul merito

Art. 278

Condanna generica - Provvisionale. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione

Art. 279

Forma dei provvedimenti del collegio

Art. 280

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio. Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente

Art. 281

Rinnovazione di prove davanti al collegio

Art. 281-bis

Norme applicabili

Art. 281-ter

Poteri istruttori del giudice

Art. 281-quater

Decisione del tribunale in composizione monocratica

Art. 281-quinquies

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Art. 281-sexies

Decisione a seguito di trattazione orale

Art. 281-septies

Rimessione della causa al giudice monocratico

Art. 281-octies

Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

Art. 281-novies

Connessione. In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5

Art. 281-decies

Ambito di applicazione

Art. 281-undecies

Forma della domanda e costituzione delle parti

Art. 281-duodecies

Procedimento

Art. 281-terdecies

Decisione

Art. 282

Esecuzione provvisoria

Art. 283

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Art. 284

Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

Art. 285

Modo di notificazione della sentenza

Art. 286

Notificazione nel caso d'interruzione

Art. 287

Casi di correzione

Art. 288

Procedimento di correzione

Art. 289

Integrazione dei provvedimenti istruttori. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte

Art. 290

Contumacia dell'attore

Art. 291

Contumacia del convenuto

Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Art. 293

Costituzione del contumace

Art. 294

Rimessione in termini. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile

Art. 295

Sospensione necessaria

Art. 296

Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo

Art. 297

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Art. 298

Effetti della sospensione

Art. 299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Art. 300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Art. 301

Morte o impedimento del procuratore

Art. 302

Prosecuzione del processo

Art. 303

Riassunzione del processo

Art. 304

Effetti dell'interruzione

Art. 305

Mancata prosecuzione o riassunzione

Art. 306

Rinuncia agli atti del giudizio

Art. 307

Estinzione del processo per inattività delle parti

Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto

Art. 309

Mancata comparizione all'udienza. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181

Art. 310

Effetti dell'estinzione del processo

Art. 311

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Art. 312

Poteri istruttori del giudice

Art. 313

Querela di falso

Art. 314

Decisione a seguito di trattazione scritta

Art. 315

Decisione a seguito di discussione orale

Art. 316

Forma della domanda

Art. 317

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Art. 318

Contenuto della domanda

Art. 319

Costituzione delle parti

Art. 320

Trattazione della causa

Art. 321

Decisione

Art. 322

Conciliazione in sede non contenziosa

Art. 323

Mezzi di impugnazione

Art. 324

Cosa giudicata formale

Art. 325

Termini per le impugnazioni

Art. 326

Decorrenza dei termini

Art. 327

Decadenza dall'impugnazione

Art. 328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Art. 329

Acquiescenza totale o parziale

Art. 330

Notificazione dell'impugnazione

Art. 331

Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

Art. 332

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

Art. 333

Impugnazioni incidentali

Art. 334

Impugnazioni incidentali tardive

Art. 335

Riunione delle impugnazioni separate

Art. 336

Effetti della riforma o della cassazione

Art. 337

Sospensione dell'esecuzione e dei processi

Art. 338

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

Art. 339

Appellabilità delle sentenze

Art. 340

Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive. Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa

Art. 341

Giudice dell'appello

Art. 342

Forma dell'appello

Art. 343

Modo e termine dell'appello incidentale

Art. 344

Intervento in appello

Art. 345

Domande ed eccezioni nuove

Art. 346

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Art. 347

Forme e termini della costituzione in appello

Art. 348

Improcedibilità d'appello

Art. 348-bis

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello

Art. 348-ter

Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91

Art. 349

Nomina dell'istruttore

Art. 349-bis

Nomina dell'istruttore

Art. 350

Trattazione

Art. 350-bis

Decisione a seguito di discussione orale

Art. 351

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Art. 352

Decisione

Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Art. 354

Rimessione al primo giudice

Art. 355

Provvedimenti sulla querela di falso

Art. 356

Ammissione e assunzione di prove

Art. 357

Reclamo contro ordinanze. Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma

Art. 358

Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile

Art. 359

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Art. 360

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Art. 360-bis

Inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile: 1 quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2 quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo

Art. 361

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

Art. 362

Altri casi di ricorso

Art. 363

Principio di diritto nell'interesse della legge. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi

Art. 363-bis

Rinvio pregiudiziale

Art. 364

Deposito per il caso di soccombenza

Art. 365

Sottoscrizione del ricorso

Art. 366

Contenuto del ricorso

Art. 366-bis

Formulazione dei motivi. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione

Art. 367

Sospensione del processo di merito

Art. 368

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Art. 369

Deposito del ricorso

Art. 370

Controricorso

Art. 371

Ricorso incidentale

Art. 371-bis

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

Art. 372

Produzione di altri documenti

Art. 373

Sospensione dell'esecuzione

Art. 374

Pronuncia a sezioni unite. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite

Art. 375

Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater

Art. 376

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Art. 377

Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Art. 378

Deposito di memorie

Art. 379

Discussione

Art. 380

Deliberazione della sentenza

Art. 380-bis

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Art. 380-bis.1

Procedimento per la decisione in camera di consiglio

Art. 380-ter

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 381

Provvedimento sul deposito

Art. 382

Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

Art. 383

Cassazione con rinvio

Art. 384

Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

Art. 385

Provvedimenti sulle spese

Art. 386

Effetti della decisione sulla giurisdizione

Art. 387

Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Art. 388

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica

Art. 389

Domande conseguenti alla cassazione

Art. 390

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale

Art. 391

Pronuncia sulla rinuncia

Art. 391-bis

Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione

Art. 391-ter

Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo. Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo

Art. 391-quater

Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Art. 392

Riassunzione della causa

Art. 393

Estinzione del processo

Art. 394

Procedimento in sede di rinvio

Art. 395

Casi di revocazione

Art. 396

Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello

Art. 397

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Art. 398

Proposizione della domanda

Art. 399

Deposito della citazione e della risposta

Art. 400

Procedimento

Art. 401

Sospensione dell'esecuzione. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito

Art. 402

Decisione

Art. 403

Impugnazione della sentenza di revocazione

Art. 404

Casi di opposizione di terzo

Art. 405

Domanda di opposizione

Art. 406

Procedimento

Art. 407

Sospensione dell'esecuzione. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito

Art. 408

Decisione

Art. 409

Controversie individuali di lavoro

Art. 410

Tentativo di conciliazione. Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413

Art. 410-bis

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta

Art. 411

Processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto

Art. 412

Risoluzione arbitrale della controversia. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia

Art. 412-bis

Procedibilità della domanda

Art. 412-ter

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

Art. 412-quater

Altre modalità di conciliazione e arbitrato. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti

Art. 413

Giudice competente

Art. 414

Forma della domanda

Art. 415

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 416

Costituzione del convenuto

Art. 417

Costituzione e difesa personali delle parti

Art. 417-bis

Difesa delle pubbliche amministrazioni

Art. 418

Notificazione della domanda riconvenzionale. Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza

Art. 419

Intervento volontario

Art. 420

Udienza di discussione della causa

Art. 420-bis

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

Art. 421

Poteri istruttori del giudice

Art. 422

Registrazione su nastro. Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti

Art. 423

Ordinanze per il pagamento di somme. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate

Art. 424

Assistenza del consulente tecnico. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420

Art. 425

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte

Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Art. 427

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Art. 428

Incompetenza del giudice

Art. 429

Pronuncia della sentenza

Art. 430

Deposito della sentenza

Art. 431

Esecutorietà della sentenza

Art. 432

Valutazione equitativa delle prestazioni. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa

Art. 433

Giudice d'appello

Art. 434

Deposito del ricorso in appello

Art. 435

Decreto del presidente

Art. 436

Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Art. 436-bis

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Art. 437

Udienza di discussione

Art. 438

Deposito della sentenza di appello

Art. 439

Cambiamento del rito in appello

Art. 440

Appellabilità delle sentenze. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila

Art. 441

Consulente tecnico in appello. Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423

Art. 441-bis

Controversie in materia di licenziamento

Art. 441-ter

Licenziamento del socio della cooperativa

Art. 441-quater

Licenziamento discriminatorio

Art. 442

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 443

Rilevanza del procedimento amministrativo. La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo

Art. 444

Giudice competente

Art. 445

Consulente tecnico. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424

Art. 445-bis

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Art. 446

Istituti di patronato e di assistenza sociale. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425

Art. 447

Esecuzione provvisoria. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive

Art. 447-bis

Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

Art. 448

Rimessione al collegio

Art. 449

Disposizioni sulle spese

Art. 450

Giudice d'appello

Art. 451

Cambiamento del rito in appello

Art. 452

Appellabilità delle sentenze

Art. 453

Consulente tecnico in appello

Art. 454

Ricorso per cassazione. Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate

Art. 455

Arbitrato dei consulenti tecnici

Art. 456

Pronuncia dei consulenti tecnici

Art. 457

Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo. Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa

Art. 458

Impugnazione delle sentenze dei consulenti

Art. 459

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 460

Improponibilità della domanda

Art. 461

Giudice competente

Art. 462

Patrocinio

Art. 463

Assistenza del consulente tecnico

Art. 464

Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma

Art. 465

Giudice d'appello

Art. 466

Appellabilità delle sentenze

Art. 467

Denuncia all'associazione sindacale

Art. 468

Nomina del consulente tecnico

Art. 469

Intervento delle associazioni sindacali

Art. 470

Sospensione del procedimento

Art. 471

Ricorso per cassazione

Art. 472

Accertamento tecnico preventivo

Art. 473

Procedimento ed efficacia dell'accertamento

Art. 473-bis

Ambito di applicazione. Mutamento del rito.

Art. 473-bis.1

Composizione dell'organo giudicante

Art. 473-bis.2

Poteri del giudice

Art. 473-bis.3

Poteri del pubblico ministero

Art. 473-bis.4

Ascolto del minore

Art. 473-bis.5

Modalità dell'ascolto

Art. 473-bis.6

Rifiuto del minore a incontrare il genitore

Art. 473-bis.7

Nomina del tutore e del curatore del minore

Art. 473-bis.8

Curatore speciale del minore

Art. 473-bis.9

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave

Art. 473-bis.10

Mediazione familiare

Art. 473-bis.11

Competenza per territorio

Art. 473-bis.12

Forma della domanda

Art. 473-bis.13

Ricorso del pubblico ministero

Art. 473-bis.14

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 473-bis.15

Provvedimenti indifferibili

Art. 473-bis.16

Costituzione del convenuto

Art. 473-bis.17

Ulteriori difese

Art. 473-bis.18

Dovere di leale collaborazione

Art. 473-bis.19

Nuove domande e nuovi mezzi di prova

Art. 473-bis.20

Intervento volontario

Art. 473-bis.21

Udienza di comparizione delle parti

Art. 473-bis.22

Provvedimenti del giudice

Art. 473-bis.23

Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.24

Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.25

Consulenza tecnica d'ufficio

Art. 473-bis.26

Nomina di un esperto su richiesta delle parti

Art. 473-bis.27

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Art. 473-bis.28

Decisione della causa

Art. 473-bis.29

Modificabilità dei provvedimenti

Art. 473-bis.30

Forma dell'appello

Art. 473-bis.31

Decreto del presidente

Art. 473-bis.32

Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Art. 473-bis.33

Intervento del pubblico ministero

Art. 473-bis.34

Udienza di discussione

Art. 473-bis.35

Domande ed eccezioni nuove

Art. 473-bis.36

Garanzie a tutela del credito

Art. 473-bis.37

Pagamento diretto del terzo

Art. 473-bis.38

Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

Art. 473-bis.39

Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 473-bis.40

Ambito di applicazione

Art. 473-bis.41

Forma della domanda

Art. 473-bis.42

Procedimento

Art. 473-bis.43

Mediazione familiare

Art. 473-bis.44

Attività istruttoria

Art. 473-bis.45

Ascolto del minore

Art. 473-bis.46

Provvedimenti del giudice

Art. 473-bis.47

Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero

Art. 473-bis.48

Produzioni documentali

Art. 473-bis.49

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Art. 473-bis.50

Provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.51

Procedimento su domanda congiunta

Art. 473-bis.52

Forma della domanda

Art. 473-bis.53

Provvedimenti del presidente

Art. 473-bis.54

Udienza di comparizione

Art. 473-bis.55

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio

Art. 473-bis.56

Impugnazione

Art. 473-bis.57

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Art. 473-bis.58

Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Art. 473-bis.59

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Art. 473-bis.60

Procedimento per la dichiarazione d'assenza

Art. 473-bis.61

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Art. 473-bis.62

Procedimento per la dichiarazione di morte presunta

Art. 473-bis.63

Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione

Art. 473-bis.64

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Art. 473-bis.65

Vendita di beni

Art. 473-bis.66

Esito negativo dell'incanto

Art. 473-bis.67

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Art. 473-bis.68

Procedimento

Art. 473-bis.69

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.70

Contenuto degli ordini di protezione

Art. 473-bis.71

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.72

Pericolo determinato da altri familiari.

Art. 473-ter

Rinvio

Art. 474

Titolo esecutivo

Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Art. 476

Altre copie in forma esecutiva

Art. 477

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Art. 478

Prestazione della cauzione

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Art. 480

Forma del precetto

Art. 481

Cessazione dell'efficacia del precetto

Art. 482

Termine ad adempiere

Art. 483

Cumulo dei mezzi di espropriazione

Art. 484

Giudice dell'esecuzione

Art. 485

Audizione degli interessati

Art. 486

Forma delle domande e delle istanze

Art. 487

Forma dei provvedimenti del giudice

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

Art. 489

Notificazioni e comunicazioni.

Art. 490

Pubblicità degli avvisi

Art. 491

Inizio dell'espropriazione

Art. 492

Forma del pignoramento

Art. 492-bis

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Art. 493

Pignoramenti su istanza di più creditori

Art. 494

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore

Art. 495

Conversione del pignoramento

Art. 496

Riduzione del pignoramento

Art. 497

Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Art. 498

Avviso ai creditori iscritti

Art. 499

Intervento. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile

Art. 500

Effetti dell'intervento. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti

Art. 501

Termine dilatorio del pignoramento

Art. 502

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Art. 503

Modi della vendita forzata

Art. 504

Cessazione della vendita forzata

Art. 505

Assegnazione

Art. 506

Valore minimo per l'assegnazione

Art. 507

Forma dell'assegnazione

Art. 508

Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Art. 509

Composizione della somma ricavata

Art. 510

Distribuzione della somma ricavata. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese

Art. 511

Domanda di sostituzione

Art. 512

Risoluzione delle controversie. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma

Art. 513

Ricerca delle cose da pignorare

Art. 514

Cose mobili assolutamente impignorabili

Art. 515

Cose mobili relativamente impignorabili

Art. 516

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Art. 517

Scelta delle cose da pignorare. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà

Art. 518

Forma del pignoramento

Art. 519

Tempo del pignoramento

Art. 520

Custodia dei mobili pignorati

Art. 521

Nomina e obblighi del custode

Art. 521-bis

Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Art. 522

Compenso del custode

Art. 523

Unione di pignoramenti

Art. 524

Pignoramento successivo

Art. 525

Condizioni e tempo dell'intervento

Art. 526

Facoltà dei creditori intervenuti

Art. 527

Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione. Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione

Art. 528

Intervento tardivo

Art. 529

Istanza di assegnazione o di vendita

Art. 530

Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Art. 531

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Art. 532

Vendita a mezzo di commissionario

Art. 533

Obblighi del commissionario

Art. 534

Vendita all'incanto

Art. 534-bis

Delega delle operazioni di vendita

Art. 534-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Art. 535

Prezzo base dell'incanto

Art. 536

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Art. 537

Modo dell'incanto

Art. 538

Nuovo incanto. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente

Art. 539

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

Art. 540

Pagamento del prezzo e rivendita

Art. 540-bis

Integrazione del pignoramento. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita

Art. 541

Distribuzione amichevole

Art. 542

Distribuzione giudiziale

Art. 543

Forma del pignoramento

Art. 544

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Art. 545

Crediti impignorabili

Art. 546

Obblighi del terzo

Art. 547

Dichiarazione del terzo

Art. 548

Mancata dichiarazione del terzo

Art. 549

Contestata dichiarazione del terzo

Art. 550

Pluralità di pignoramenti

Art. 551

Intervento

Art. 551-bis

Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi. Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma. Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa

Art. 552

Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Art. 553

Assegnazione e vendita di crediti

Art. 554

Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Art. 555

Forma del pignoramento

Art. 556

Espropriazione di mobili insieme con immobili

Art. 557

Deposito dell'atto di pignoramento

Art. 558

Limitazione dell'espropriazione

Art. 559

Custodia dei beni pignorati

Art. 560

Modo della custodia

Art. 561

Pignoramento successivo

Art. 562

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Art. 563

Condizioni e tempo dell'intervento

Art. 564

Facoltà dei creditori intervenuti. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti

Art. 565

Intervento tardivo

Art. 566

Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

Art. 567

Istanza di vendita

Art. 568

Determinazione del valore dell'immobile. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma

Art. 568-bis

Vendita diretta

Art. 569

Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

Art. 569-bis

Modalità della vendita diretta

Art. 570

Avviso della vendita

Art. 571

Offerte d'acquisto

Art. 572

Deliberazione sull'offerta

Art. 573

Gara tra gli offerenti

Art. 574

Provvedimenti relativi alla vendita

Art. 575

Termine delle offerte senza incanto

Art. 576

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Art. 577

Indivisibilità dei fondi

Art. 578

Delega a compiere la vendita

Art. 579

Persone ammesse agli incanti

Art. 580

Prestazione della cauzione. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576

Art. 581

Modalità dell'incanto. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche

Art. 582

Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario

Art. 583

Aggiudicazione per persona da nominare

Art. 584

Offerte dopo l'incanto

Art. 585

Versamento del prezzo

Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario

Art. 588

Termine per l'istanza di assegnazione

Art. 589

Istanza di assegnazione

Art. 590

Provvedimento di assegnazione

Art. 590-bis

Assegnazione a favore di un terzo. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore

Art. 591

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568

Art. 591-bis

Delega delle operazioni di vendita

Art. 591-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Art. 592

Nomina dell'amministratore giudiziario

Art. 593

Rendiconto

Art. 594

Assegnazione delle rendite

Art. 595

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Art. 596

Formazione del progetto di distribuzione

Art. 597

Mancata comparizione

Art. 598

Approvazione del progetto

Art. 599

Pignoramento

Art. 600

Convocazione dei comproprietari

Art. 601

Divisione

Art. 602

Modo dell'espropriazione

Art. 603

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Art. 604

Disposizioni particolari

Art. 605

Precetto per consegna o rilascio

Art. 606

Modo della consegna

Art. 607

Cose pignorate

Art. 608

Modo del rilascio

Art. 608-bis

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente

Art. 609

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto

Art. 610

Provvedimenti temporanei

Art. 611

Spese dell'esecuzione

Art. 612

Provvedimento

Art. 613

Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

Art. 614

Rimborso delle spese

Art. 614-bis

Misure di coercizione indiretta

Art. 615

Forma dell'opposizione

Art. 616

Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

Art. 617

Forma dell'opposizione

Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Art. 618-bis

Procedimento

Art. 619

Forma dell'opposizione

Art. 620

Opposizione tardiva

Art. 621

Limiti della prova testimoniale

Art. 622

Opposizione della moglie del debitore

Art. 623

Limiti della sospensione

Art. 624

Sospensione per opposizione all'esecuzione

Art. 624-bis

Sospensione su istanza delle parti

Art. 625

Procedimento

Art. 626

Effetti della sospensione

Art. 627

Riassunzione. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione

Art. 628

Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento

Art. 629

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti

Art. 630

Inattività delle parti

Art. 631

Mancata comparizione all'udienza

Art. 631-bis

Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice

Art. 632

Effetti dell'estinzione del processo

Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Art. 634

Prova scritta

Art. 635

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 636

Parcella delle spese e prestazioni

Art. 637

Giudice competente

Art. 638

Forma della domanda e deposito

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Art. 640

Rigetto della domanda. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova

Art. 641

Accoglimento della domanda

Art. 642

Esecuzione provvisoria

Art. 643

Notificazione del decreto

Art. 644

Mancata notificazione del decreto

Art. 645

Opposizione.

Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Art. 649

Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Art. 650

Opposizione tardiva

Art. 651

Deposito, per il caso di soccombenza

Art. 652

Conciliazione

Art. 653

Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

Art. 655

Iscrizione d'ipoteca

Art. 656

Impugnazioni

Art. 657

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Art. 658

Intimazione di sfratto per morosità

Art. 659

Rapporto di locazione d'opera

Art. 660

Forma dell'intimazione

Art. 661

Giudice competente

Art. 662

Mancata comparizione del locatore

Art. 663

Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Art. 664

Pagamento dei canoni

Art. 665

Opposizione, provvedimenti del giudice

Art. 666

Contestazione sull'ammontare dei canoni

Art. 667

Mutamento del rito

Art. 668

Opposizione dopo la convalida

Art. 669

Giudizio separato per il pagamento di canoni

Art. 669-bis

Forma della domanda

Art. 669-ter

Competenza anteriore alla causa

Art. 669-quater

Competenza in corso di causa

Art. 669-quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

Art. 669-sexies

Procedimento

Art. 669-septies

Provvedimento negativo

Art. 669-octies

Provvedimento di accoglimento

Art. 669-novies

Inefficacia del provvedimento cautelare

Art. 669-decies

Revoca e modifica

Art. 669-undecies

Cauzione

Art. 669-duodecies

Attuazione

Art. 669-terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Art. 669-quaterdecies

Ambito di applicazione

Art. 670

Sequestro giudiziario

Art. 671

Sequestro conservativo

Art. 672

Sequestro anteriore alla causa. La istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito

Art. 673

Sequestro in corso di causa. Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa

Art. 674

Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese

Art. 675

Termine d'efficacia del provvedimento

Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Art. 677

Esecuzione del sequestro giudiziario

Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Art. 680

Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa. Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro 6 stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679

Art. 681

Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa. Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito

Art. 682

Decisione separata sulla convalida. Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito

Art. 683

Inefficacia del sequestro

Art. 684

Revoca del sequestro

Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

Art. 686

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Art. 687

Casi speciali di sequestro

Art. 688

Forma dell'istanza

Art. 689

Provvedimenti immediati

Art. 690

Pronuncia sui provvedimenti immediati

Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Art. 692

Assunzione di testimoni

Art. 693

L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito

Art. 694

Ordine di comparizione

Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Art. 696-bis

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

Art. 700

Condizioni per la concessione

Art. 701

Competenza. È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito

Art. 702

Procedimento

Art. 702-bis

Forma della domanda. Costituzione delle parti. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e l'avvertimentodi cui al numero 7 del terzo comma dell'articolo 163

Art. 702-ter

Procedimento

Art. 702-quater

Appello

Art. 703

Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio

Art. 706

Forma della domanda

Art. 707

Comparizione personale delle parti. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore

Art. 708

Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

Art. 709

Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero

Art. 709-bis

Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

Art. 709-ter

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 710

Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Art. 711

Separazione consensuale

Art. 712

Forma della domanda

Art. 713

Provvedimenti del presidente

Art. 714

Istruzione preliminare

Art. 715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Art. 716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Art. 718

Legittimazione all'impugnazione

Art. 719

Termine per l'impugnazione

Art. 720

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Art. 720-bis

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720

Art. 721

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Art. 722

Domanda per dichiarazione d'assenza

Art. 723

Fissazione dell'udienza di comparizione

Art. 724

Procedimento

Art. 725

Immissione in possesso temporaneo

Art. 726

Domanda per dichiarazione di morte presunta

Art. 727

Pubblicazione della domanda

Art. 728

Comparizione

Art. 729

Pubblicazione della sentenza

Art. 730

Esecuzione

Art. 731

Comunicazione all'ufficio di stato civile

Art. 732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Art. 733

Vendita di beni

Art. 734

Esito negativo dell'incanto

Art. 735

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Art. 736

Procedimento

Art. 736-bis

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento

Art. 738

Procedimento

Art. 739

Reclami delle parti

Art. 740

Reclamo del pubblico ministero

Art. 741

Efficacia dei provvedimenti

Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti

Art. 742-bis

Ambito di applicazione degli articoli precedenti. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone

Art. 743

Copie degli atti

Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

Art. 745

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Art. 746

Collazione di copie

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

Art. 748

Forma della vendita

Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Art. 751

Scelta dell'onorato

Art. 752

Giudice competente

Art. 753

Persone che possono chiedere l'apposizione

Art. 754

Apposizione d'ufficio

Art. 755

Poteri del giudice

Art. 756

Custodia delle chiavi

Art. 757

Conservazione di testamenti e di carte

Art. 758

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Art. 759

Informazioni e nomina del custode

Art. 760

Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati

Art. 762

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato

Art. 763

Provvedimento di rimozione

Art. 764

Opposizione

Art. 765

Ufficiale procedente

Art. 766

Avviso alle persone interessate

Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli

Art. 768

Disposizione generale

Art. 769

L'inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace

Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Art. 771

Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

Art. 772

Avviso dell'inizio dell'inventario

Art. 773

Nomina di stimatore

Art. 774

Rinvio delle operazioni

Art. 775

Processo verbale d'inventario

Art. 776

Consegna delle cose mobili inventariate

Art. 777

Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario

Art. 778

Reclami contro lo stato di graduazione

Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

Art. 780

Domanda dell'erede contro l'eredità

Art. 781

Notificazione del decreto di nomina

Art. 782

Vigilanza del giudice

Art. 783

Vendita di beni ereditari

Art. 784

Litisconsorzio necessario

Art. 785

Pronuncia sulla domanda di divisione

Art. 786

Direzione delle operazioni

Art. 787

Vendita di mobili

Art. 788

Vendita di immobili

Art. 789

Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Art. 790

Operazioni davanti al notaio

Art. 791

Progetto di divisione formato dal notaio

Art. 791-bis

Divisione a domanda congiunta

Art. 792

Deposito del prezzo

Art. 793

Convocazione dei creditori

Art. 794

Provvedimenti del giudice

Art. 795

Espropriazione

Art. 796

Giudice competente

Art. 797

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Art. 798

Riesame del merito

Art. 799

Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

Art. 800

Sentenze arbitrali straniere

Art. 801

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Art. 802

Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Art. 803

Esecuzione richiesta in via diplomatica

Art. 804

Atti pubblici ricevuti all'estero

Art. 805

Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

Art. 806

Controversie arbitrabili. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge

Art. 807

Compromesso. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia

Art. 808

Clausola compromissoria. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807

Art. 808-bis

Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807

Art. 808-ter

Arbitrato irrituale. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo

Art. 808-quater

Interpretazione della convenzione d'arbitrato. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce

Art. 808-quinquies

Efficacia della convenzione d'arbitrato. La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato

Art. 809

Numero degli arbitri. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari

Art. 810

Nomina degli arbitri

Art. 811

Sostituzione di arbitri. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente

Art. 812

Incapacità di essere arbitro. Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire

Art. 813

Accettazione degli arbitri

Art. 813-bis

Decadenza degli arbitri. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione

Art. 813-ter

Responsabilità degli arbitri. Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: 1 con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo; 2 con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826

Art. 814

Diritti degli arbitri. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro

Art. 815

Ricusazione degli arbitri

Art. 816

Sede dell'arbitrato. Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri

Art. 816-bis

Svolgimento del procedimento. Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione

Art. 816-bis.1

Domanda di arbitrato

Art. 816-ter

Istruzione probatoria. L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi

Art. 816-quater

Pluralità di parti. Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina

Art. 816-quinquies

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri

Art. 816-sexies

Morte, estinzione o perdita di capacità della parte. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento

Art. 816-septies

Anticipazione delle spese. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte

Art. 817

Eccezione d'incompetenza. Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza

Art. 817-bis

Compensazione. Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato

Art. 818

Provvedimenti cautelari

Art. 818-bis

Reclamo

Art. 818-ter

Attuazione

Art. 819

Questioni pregiudiziali di merito. Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge

Art. 819-bis

Sospensione del procedimento arbitrale. Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1 quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria; 2 se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3 quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Art. 819-ter

Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

Art. 819-quater

Riassunzione della causa

Art. 820

Termine per la decisione. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo

Art. 821

Rilevanza del decorso del termine. Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza

Art. 822

Norme per la deliberazione

Art. 823

Deliberazione e requisiti del lodo. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale

Art. 824

Originali e copie del lodo

Art. 824-bis

Efficacia del lodo. Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria

Art. 825

Deposito del lodo

Art. 826

Correzione del lodo. Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1, 2, 3, 4

Art. 827

Mezzi di impugnazione. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo

Art. 828

Impugnazione per nullità

Art. 829

Casi di nullità. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1 se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 2 se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3 se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4 se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5 se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo 823; 6 se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7 se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8 se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9 se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10 se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11 se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12 se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato

Art. 830

Decisione sull'impugnazione per nullità. La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo

Art. 831

Revocazione ed opposizione di terzo. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo

Art. 832

Rinvio a regolamenti arbitrali. La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito

Art. 833

Forma della clausola compromissoria. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile

Art. 834

Norme applicabili al merito. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato

Art. 835

Lingua dell'arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze

Art. 836

Ricusazione degli arbitri. La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto

Art. 837

Deliberazione del lodo. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto

Art. 838

Impugnazione. All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto

Art. 838-bis

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

Art. 838-ter

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

Art. 838-quater

Decisione secondo diritto

Art. 838-quinquies

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

Art. 839

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Art. 840

Opposizione

Art. 840-bis

Ambito di applicazione. I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo

Art. 840-ter

Forma e ammissibilità della domanda

Art. 840-quater

Pluralità delle azioni di classe. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale

Art. 840-quinquies

Procedimento. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe

Art. 840-sexies

Sentenza di accoglimento. Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale: a provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma; b accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; c definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e; d stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b; e dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma; f nomina il giudice delegato per la procedura di adesione; g nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; h determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento

Art. 840-septies

Modalità di adesione all'azione di classe

Art. 840-octies

Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi

Art. 840-novies

Spese del procedimento. Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva: a da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento; b da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento; c da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento; d da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento; e da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento; f da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento; g oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento

Art. 840-decies

Impugnazione della sentenza. Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma

Art. 840-undecies

Impugnazione del decreto

Art. 840-duodecies

Adempimento spontaneo. Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente

Art. 840-terdecies

Esecuzione forzata collettiva. L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune

Art. 840-quaterdecies

Accordi di natura transattiva. Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice

Art. 840-quinquiesdecies

Art. 840-quinquiesdecies

Art. 840-sexiesdecies

Azione inibitoria collettiva. Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma

  • Codice di Procedura Civile

    Codice di procedura civile.
    tipoRegio Decreto
    numero1443
    anno1940
    approvazione28.10.1940
    vigenza21.04.1942
    Gazzetta Ufficiale28.10.1940 n. 253
    strutturaLibro/Titolo/Capo/Sezione
    materiaprocedura